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Ordinanza — n. 16529/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding the sentencing treatment lacked substantive grounds. The defense argued for a mitigated sanction, but the lower court justified the harsher treatment based on the defendant's criminal history and insensitivity to prior probation. Consequently, the court ruled the appeal generic and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and do not confront the reasoning of the contested judgment with pertinent arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing treatment criminal history procedural costs attenuazione della pena alleggerimento della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, rivelatosi generico, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a)
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, rivelatosi generico, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO GASPARE nato a PALERMO il 18/05/1991 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese del 19 aprile 2021, con la quale Gaspare Ribaudo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, fatto commesso in Bagheria il 14 novembre 2017.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 7) è stata rimarcata, al fine di giustificare la mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio, la biografia delinquenziale dell'imputato, già gravato da plurimi precedenti e già rivelatosi insensibile rispetto all'originaria concessione della sospensione condizionale della pena.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, rivelatosi generico, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C ere stens Il Pr