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Ordinanza — n. 16526/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16526/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARKAOUI YOUNES nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA[.nto avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Harkaoui Younes, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa), emessa il 20 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Monza, in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 16 febbraio 2023 in Lissone.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Monza, in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 16 febbraio 2023 in Lissone.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti spese di detenzione sanzioni penali arresto detenzione di stupefacenti sospensione di pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARKAOUI YOUNES nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA[.nto avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Harkaoui Younes, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa), emessa il 20 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Monza, in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 16 febbraio 2023 in Lissone.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, in cui è stato dedotto un vizio di motivazione in termini palesemente generici e assertivi.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.