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Ordinanza — n. 16523/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless due to prior drug conviction negating generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Guesmi Nefaa inadmissible, ruling the complaint regarding sentencing was manifestly unfounded. The defense argued for generic mitigation, but the lower court correctly noted the defendant's prior drug conviction negatively impacted his personality and the drug trade context involved organized elements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: The court may declare an appeal inadmissible when the complaint is manifestly unfounded because the lower court adequately addressed the arguments, particularly where a prior conviction negates the applicability of generic mitigation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigation prior drug conviction manifestly unfounded procedural costs drug trafficking context Cassazione ordinanza traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
art. 62 bis cod. pen
è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUESMI NEFAA (CUI 03XVPVI) nato il 15/11/1987 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; n Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 gennaio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 1° febbraio 2017, con la quale Guesmi Nefaa era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Pisa il 10 dicembre 2015.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 3) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la circostanza che l'imputato, all'epoca dei fatti, era stato già condannato per il delitto di cessione di stupefacenti, il che delinea negativamente la sua personalità, a ciò aggiungendosi che, per come emerso dagli accertamenti di RG., l'episodio di cessione per cui si è proceduto pare inserirsi in un contesto organizzato, stante il ritrovamento di strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il,Krliglier estetre Il Pres