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Ordinanza — n. 16312/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against rejection of criminal continuity application due to lack of unitary intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply the rule of criminal continuity. The appellate court found the two crimes too temporally distant and dissimilar to suggest a single unitary intent by the defendant. The Supreme Court ruled that the arguments raised were merit-based and constituted a prohibited re-evaluation of facts in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The rule of criminal continuity requires a unitary intent linking offenses, and temporal distance alone does not preclude its application, but arguments challenging factual assessment are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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criminal continuity unitary intent temporal distance cassation admissibility prohibited re-evaluation joint criminal enterprise procedural dismissal reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico Bonforte per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1.
art. 671 cod. proc. pen
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargilulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargilulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFORTE DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 29/01/1972 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico Bonforte per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Reggio Calabria del 08/06/1994;

2. Corte appello Reggio Calabria del 13/10/2020); considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati dalle due sentenze, atteso la disomogeneità dei reati giudicati e l'enorme divario temporale ultraventennale che separa le condotte, non potendosi ipotizzare che, allorquando Bonforte fece ingresso nel sodalizio di cui alla sentenza sub 1 (al più tardi nel 90), avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, di porre in essere le condotte delittuose poste in essere oltre vent'anni dopo, molte delle quali peraltro legate a circostanze occasionali e contingenti; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - e ribaditi ed ulteriormente argomentati nella memoria difensiva successivamente depositata - sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte d legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargilulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, e che le censure mosse attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il