Italian court dismisses appeal against probation revocation for new crimes committed during the measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Varriale inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Varriale argued that the probation was revoked based on a formalistic error regarding the timing of his crimes and that a partial revocation should have occurred instead. The court rejected these claims, stating that the lower tribunal correctly identified new crimes committed during the probation period as evidence of failed rehabilitation, and that the appeal sought an impermissible re-evaluation of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 666, 127 c.p.p.; Ord. pen. n. 47: An appeal challenging the revocation of a probation measure based on new crimes committed during the measure is inadmissible if it merely requests a different factual assessment without raising new legal grounds, as the tribunal's evaluation of the measure's failure is final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE GENNARO nato a NAPOLI il 24/09/1978 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 21 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava non validamente espiata nei confronti di Gennaro Varriale la pena inflitta con sentenza corte appello Napoli irr. il 17/06/2011, in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta con ordinanza del 02/05/2013, i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380 del 2001 e 639 bis cod. pen., e 2. Propone ricorso l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo la violazione dell'art. 606 lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, 127 cod. proc. pen. e 47 ord. pen. Il Tribunale si è affidato ad un criterio formalistico senza operare una doverosa istruttoria sulla natura e sui tempo del reato commesso in costanza di misura alternativa; detta istruttoria avrebbe consentito di verificare che l'abuso edilizio e gli altri reati collegati accertati nel 2013, risalivano in realtà ad epoca addirittura anteriore alla concessione della misura alternativa; si duole poi il ricorrente che il Tribunale abbia revocato l'intera misura senza operare una revoca parziale.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Il ricorso tende a provocare una nuova e non consentita valutazione di merito; il Tribunale di sorveglianza ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici, evidenziando in particolare che che la commissione di ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, verificatisi nel corso della misura alternativa di cui ha beneficiato, doveva ritenersi sintomatico di non raggiunte finalità rieducative della misura concessa, determinando il fallimento dell'esperimento riabilitativo. A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è evidente che il ricorso nell'interesse di Varriale, che si limita a confutarle nei termini di cui sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali, appare inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024