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Ordinanza — n. 16309/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating already decided nullity issues without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16309/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-litigate nullity grounds already rejected by final judgments. The appellant argued the lower court decided de plano without contradictoriness and failed to declare the nullity of the irreperibility decree. The court ruled that since the original nullity claim was already dismissed with irrevocable force, this new request was specific and manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 2 c.p.p.; Art. 670 c.p.p.: An appeal challenging a final judgment on grounds already decided is inadmissible as it lacks novelty and contradicts the principle of res judicata.

Parole chiave

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inammissibilita res judicata nullita sentenza de plano contraddittorio indigenza processuale non provata procedimento in contumacia grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 666 comma 2 c.p.p.
Art. 670 c.p.p.
2843/2006 emessa dal Tribunale di Milano il 09/03/2006 per mancata conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, osservando che: in accoglimento di istanza ex art. 670 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso 'Corte Cost.
art. 670 cod. proc. pen
2843/2006 emessa dal Tribunale di Milano il 09/03/2006 per mancata conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, osservando che: in accoglimento di istanza ex art. 670 cod. proc. pen., già avanzata dal Camero nel 2014, il predetto era stato rimesso in termini per impugnare la citata sentenza n.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso 'Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso 'Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMERO BUZON MIGUEL ANGEL nato il 23/03/1971 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, in funzione di G.E., ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Camero Buzon Miguel Angel volta ad ottenere declaratoria di nullità assoluta della sentenza n. 2843/2006 emessa dal Tribunale di Milano il 09/03/2006 per mancata conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, osservando che: in accoglimento di istanza ex art. 670 cod. proc. pen., già avanzata dal Camero nel 2014, il predetto era stato rimesso in termini per impugnare la citata sentenza n. 2843/2006; nell'atto di appello proposto, la difesa dell'imputato deduceva la nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento; la Corte di appello di Milano, con sentenza 06/11/2015 rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione, investita del ricorso, lo rigettava con sentenza 07/06/2018.

2. Ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale deciso de plano (senza contraddittorio) e per non avere dichiarato la nullità del decreto di irreperibilità dell'imputato e di tutti gli atti conseguenti.

3. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Difesa non si confronta infatti con il profilo di inammissibilità rilevato dal G.E., ma si limita a riproporre le questioni sottese all'originaria istanza, dichiarata inammissibile con provvedimento corretto del Tribunale (e correttamente adottato de plano ai sensi dell'art.666 comma 2 cod. proc. pen.) perché si tratta di profilo già proposto all'AG, e deciso con pronuncia irrevocabile come sopra evidenziato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso 'Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliane es nsore , Il Presi