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Ordinanza — n. 16308/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16308/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANGELO nato a SINOPOLI il 03/08/1973 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Angelo Romeo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Regesto Legislator

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art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16308/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANGELO nato a SINOPOLI il 03/08/1973 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Angelo Romeo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti reiterazione di reati penali abbandono del procedimento penale criminalità persistente abbandono del procedimento per truffa allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 497 bis cod. pen
ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti di cui alla sentenza Tribunale di Milano (attinente a violazione dell'art. 497 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANGELO nato a SINOPOLI il 03/08/1973 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Angelo Romeo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti di cui alla sentenza Tribunale di Milano (attinente a violazione dell'art. 497 bis cod. pen.) e gli ulteriori fatti già unificati sotto il vincolo della continuazione (relativi a reati di narcotraffico, ontologicamente diversi, e stante lo iato temporale intercorrente).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi