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Ordinanza — n. 16304/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Luigi Furino inadmissible on procedural grounds. Furino personally challenged a home detention order issued under new legislation, arguing for its annulment. The court ruled that the appeal violated the requirement for proper standing under the amended Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by an individual against a measure issued under new legislation is inadmissible due to lack of standing, as the new rules require specific procedural forms that personal appeals do not satisfy.

Parole chiave

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lack of standing procedural inadmissibility home detention order Code of Criminal Procedure personal appeal legislative novella court costs and fine procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
i ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge i.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURINO LUIGI nato a SAVIANO il 04/07/1975 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLII, dato avviso alle paFe Udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in materia di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter ord. pen. avanzato da Luigi Furino.

2. Ricorre personalmente Luigi Furino, chiedendo l'annullamento del provvedimento.

3. i ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge i. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President