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Ordinanza — n. 16303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of criminal continuation due to four-year gap between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply the rule of criminal continuation. The appellant argued that a single criminal intent existed across two judgments separated by nearly four years, citing territorial homogeneity and alleged continuity of drug trafficking activities. The court ruled that the significant temporal distance between the offenses makes the rejection of unification logical and consistent with established case law regarding the assessment of unitary intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The temporal distance between criminal acts is a relevant indicator for assessing the existence of a unitary criminal intent, and a gap of nearly four years justifies the rejection of applying the rule of continuation.

Parole chiave

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criminal continuation unitary criminal intent temporal distance judgment unification inadmissible appeal reato continuato ritardo ingiustificato dell'azione penale concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Luigi Fusato, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1.
art. 671 cod. proc. pen
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSATO LUIGI nato a BARI il 09/01/1949 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Luigi Fusato, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Roma del 21/03/2022, irr. 01/03/2023;

2. Corte appello Catanzaro del 13/07/2016, irr. 13/06/2017); Considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le sentenze indicate, in considerazione del lungo lasso temporale (quasi 4 anni) intercorso tra le condotte giudicate; Letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizic di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto territoriale, né avrebbe considerato che secondo quanto dichiarato dalla collaborante Velasquez Londono, le attività illecite legate al narcotraffico, iniziate , nel 2011 si sarebbero protratte negli anni successivi;

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di quasi quattro anni tra i due reati, non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr