Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of verified ongoing criminal association contacts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had correctly verified the continued operational capacity of the criminal association based on the applicant's high-level role in drug trafficking and disciplinary records. The Court ruled that the appeal's substantive arguments regarding the lack of verified contacts were merely a re-evaluation of the merits, which falls outside the scope of admissible cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, comma 2-bis e 2-sexies, Ord. pen.: The cassation court's jurisdiction is limited to violations of law; it cannot re-evaluate the factual merits or substitute its own assessment of the continued operational capacity of a criminal association against the Tribunal of Surveillance's reasoned findings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSINO FRANCESCO nato a LOCRI il 26/12/1982 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA :SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Francesco Ursino ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 14/03/2023 di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, non essendo stata verificata la perdurante operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico (non aggravata ex art. 416 bis.1 cod.pen), né essendo stato chiarito quali sarebbero i soggetti della stessa con la quale il condannato potrebbe mantenere i contatti;
Considerato che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno" e che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.; Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità della proroga, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di Ursino:
i) il ruolo apicale rivestito nell'organizzazione per cui è stato condannato (operazione "new Bridge"), stante la rete di collegamento del predetto con importanti famiglie mafiose del Nord America da cui riceveva ingenti approvvigionamenti di cocaina per la distribuzione nei maggiori scali portuali d'Europa; l'immanente rischio di collegamenti con le cosche che si occupano di tali importazioni e che risultano attive nel territorio di provenienza come desumibile da recenti operazioni e condanne a carico di esponenti della cosca Ursino-Ursini di Gioiosa Jonica; iii) i rilievi disciplinari riportati durante la restrizione carceraria negli anni 2017 e 2020, nonché i due trattenimenti di missive del 2018 e 2019;
Rilevato, dunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivaluta2:ione del merito della decisione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere este