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Ordinanza — n. 16300/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Volpe's cassation appeal inadmissible, ruling that his claim regarding the denial of generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The lower court correctly determined that Volpe's confession could not offset his negative criminal record, which included multiple thefts, drug trafficking, and violation of preventive measures. Consequently, the appeal was rejected as it merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; The cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded and merely reproduces censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal record assessment confession impact inadmissible appeal manifestly unfounded claim assenza di persecuzione circostanze attenuanti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Givarnieri
(Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Givarnieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/01/1993 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Volpe ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Volpe deduce violazione di legge della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 27/.11/2023, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ritenuto che la confessione resa non potesse incidere sulla valutazione negativa in merito alla concedibilità delle circostanze innominate, attesa la negativa personalità del prevenuto, desumibile dai plurimi precedenti penali per furto anche in abitazione, traffico di stupefacenti, ed anche specifici per violazione della misura di prevenzione;

Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Givarnieri, Rv. 283489 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il