Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting a new merit review of probation revocation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Rubattu's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Rubattu challenged the revocation of his probationary service order, arguing the trial court ignored his clarifications regarding missed appointments and work absences. The court rejected the appeal because it sought a new evaluation of the revocation's merits, which had already been thoroughly and correctly assessed by the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a supervision court order revoking probation is inadmissible if it merely requests a new assessment of the factual grounds for revocation without raising new legal issues or procedural vices.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBATTU GIOVANNI nato a SASSARI il 13/05/1987 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Genova ha convalidato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso il 0:I/06/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, per l'effetto, ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a Giovanni Rubattu con ordinanza in data 13/07/2021. 2.Avverso tale ordinanza, Giovanni Rubattu, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa si duole che sia stato revocato l'affidamento in prova sulla base di asserite criticità in relazioni alle quali Rubattu ha dato i doverosi chiarimenti a mezzo produzioni documentali, che il Tribunale ha omesso di valutare (con particolare riferimento al mancato rispetto di un appuntamento con l'assistente sociale ed il medico di riferimento il 22/05/2023, per l'assenza dal lavoro il 31/05/2023 per positività al Covid, e per la documentazione dell'artività lavorativa svolta); lamenta poi il ricorrente l'assenza di motivazione sull'incidenza di tali violazioni relativamente al periodo precedentemente concesso.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Il ricorso tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici, evidenziando in particolare che: - Rubattu non ha coltivato con la dovuta continuità i rapporti con l'AS incaricato, improntati a scarsa trasparenza; - non ha mostrato interesse per lo svolgimento di lavori socialmente utili; - ha perseverato nelle condotte d'abuso recandosi presso il SerT solo per ritirare la terapia nnetadonica sostitutiva, ma non per sottoporsi ai prescritti accertamenti tossicologici.
Il Tribunale ha quindi desunto da tali elementi (che prescindono all'evidenza dalle successive allegazioni fornite dal condannato al Tribunale) come la gestione del beneficio da parte del Rubattu fosse "assolutamente fallimentare per non avere egli evidentemente compreso il significato e la funzione (risocializzante) connessa all'espiazione pena in forma alternativa alla detenzione", peraltro disponendo la revoca solo con decorrenza dal 01/06/2023, e dichiarando validamente espiata la pena sino a tale data. A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è evidente che il ricorso nell'interesse di Rubattu, che si limita a confutarle nei termini di cui sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali, appare inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consi pere e