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Ordinanza — n. 16295/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16295/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNETTI MICHELE nato a BITONTO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Michele Cagnetti colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, aggravato ex art. 99 comma 4 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16295/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Michele Cagnetti colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, aggravato ex art. 99 comma 4 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione.

Parole chiave

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responsabilità penale delitto partecipazione al reato responsabilità penale dei minori testimone a carico altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod. pen
159 del 2011, aggravato ex art. 99 comma 4 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione.
art. 581 cod. proc. pen
Il secondo motivo proposto è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNETTI MICHELE nato a BITONTO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Michele Cagnetti colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, aggravato ex art. 99 comma 4 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando due motivi con cui denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa dichiarazione di prescrizione a seguito del riconoscimento delle suddette attenuanti. La difesa ha presentato memoria difensiva, chiedendo la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione.

3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è il primo motivo, cori il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze al:tenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18101/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Il secondo motivo proposto è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto prospetta doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fat:to che sorreggono la richiesta: nel caso di specie il fatto era aggravato ex art. 99 comma 4 cod. pen. e la recidiva è stata ritenuta sussistente - né risulta essere stato oggetto di specifico gravame - di talchè il reato, al momento della pronuncia di secondo grado, non era prescritto.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ha ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere est