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Ordinanza — n. 16293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO MICHELE nato a BITONTO il 02/08/1987 avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di BARI(d-à o avviso alle—harti;f udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Il Tribunale di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Michele Ruggiero.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 16293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Michele Ruggiero.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO MICHELE nato a BITONTO il 02/08/1987 avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di BARI(d-à o avviso alle—harti;f udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Il Tribunale di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Michele Ruggiero.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole del trattamento sanzionatorio inflitto.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge, quest'ultima genericamente dedotta, non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i