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Ordinanza — n. 16292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed as inadmissible for non-meritorious grounds under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible on procedural grounds. The defendant argued violations regarding sentencing responsibility, but the court held that under the new Article 448, appeals against agreed sentences are limited to specific issues like the expression of will or legal qualification. Since the appeal focused on the sanctioning treatment rather than these permitted grounds, it was rejected as manifestly unfounded and generic.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of applied penalty based on agreements are inadmissible if they concern the sanctioning treatment rather than the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible appeal procedural exhaustion sanctioning treatment Cassation appeal limits revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a Gennaro Valletta la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 75, comma 2, D.Igs. 159/2011
pen., in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Igs. 159/2011.
Art. 133 cod. pen.
Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 133 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a Gennaro Valletta la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 133 cod. pen
Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GENNARO nato a BARI il 14/04/1996 avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di BARIrct_ at-C) avviS-Cratte-pa-rbi; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a Gennaro Valletta la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Igs. 159/2011.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il dedotto motivo attinente il trattamento sanzionatorio non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr