Ordinanza — n. 16291/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MERSI CHERKAOUI nato il 19/06/1977 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a El Mersi Cherkaoui con ordinanza del 29/09/2021, in ragione dei comportamenti contrari alla legge e alle prescrizioni di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione; Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16291/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a El Mersi Cherkaoui con ordinanza del 29/09/2021, in ragione dei comportamenti contrari alla legge e alle prescrizioni di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione; Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MERSI CHERKAOUI nato il 19/06/1977 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a El Mersi Cherkaoui con ordinanza del 29/09/2021, in ragione dei comportamenti contrari alla legge e alle prescrizioni di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione; Considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);
Considerato altresì che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. l n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477); Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha ritenuto che la gravità dei comportamenti posti in essere da El Mersi fossero univocamente sintomatici del fallimento ab initio del tentativo di risocializzazione (in particolare, il Tribunale valorizza l'arresto del 03/10/2023 per i reati di trasporto e detenzione a fini di cessione di considerevoli quantitativi di cocaina e hashish, ossia gli stessi delitti in esecuzione; la segnalazione per l'illecito amministrativo di guida con patente revocata e la sua reiterazione nei mesi di giugno e luglio 2023; l'assenza dell'affidato al controllo notturno del 8/05/2023; le sue dimissioni in data 31/07/2022 in ragione di un diverbio con il titolare dell'impresa, per l'effetto che egli si è dedicato a lavori precari e discontinui e a non ha intrapreso la prescritta attività riparatoria; la natura ampiamente liberatoria delle prescrizioni);
Ritenuto che la decorrenza della revoca risulta motivata adeguatamente e in armonia con i principi sopra enunciati e che pertanto il ricorso, che deduce il vizio di motivazione sul punto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, ancor prima, in quanto costituito da generiche doglianze tese a proporre una non consentita valutazione alternativa del merito della revoca; Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 20