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Ordinanza — n. 16289/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against prison correspondence inspection ruling as new claims must be filed separately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request for general compliance with a specific 2022 order regarding prison correspondence. The appellant argued the lower court erred by treating the 2022 order as a specific case rather than a general principle prohibiting inspection. The court held that since the 2022 order addressed a specific incident, any new claims regarding different correspondence episodes must be pursued through separate, autonomous complaints.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 35, commi 1 e 2, reg. att. cod. proc. pen.: The administration has the power and duty to formally verify compliance with correspondence inspection protocols, and new claims regarding specific correspondence episodes must be filed as autonomous complaints rather than as part of a general compliance request.

Parole chiave

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prison correspondence inspection judgment of compliance autonomous complaints procedural admissibility legal representation rights corrispondenza con il difensore diritto alla corrispondenza controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 35, commi 1 e 2, reg. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, Rv. 282482
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLVERINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/06/1958 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Polverino Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l'ottemperanza rispetto all'ordinanza del 28/06/2022, che, in tema di visto sulla corrispondenza inviata dal difensore al detenuto, in accoglimento del reclamo di quest'ultimo, "accertava e dichiarava che la Casa circondariale di Sassari non avesse il diritto di aprire la busta né di farlo con le modalità utilizzate"; Rilevato che il ricorso deduce che l'ordinanza del 28/06/2022, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che la ritiene estranea al perimetro del giudizio di ottemperanza, non si era limitata a decidere su un caso specifico ma affermava un principio generale estensibile all'intera gestione della corrispondenza tra detenuto e difensore, ossia quello secondo il quale la stessa non è ispezionabile, a prescindere dall'apposizione della dicitura "per ragioni di giustizia";

Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, opponendo una diversa e in questa sede non consentita lettura del merito della decisione, la quale, con motivazione immune da vizi logici e da errori in punto di diritto, ha evidenziato che nel giudizio di ottemperanza non possono trovare ingresso domande non introdotte nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, Rv. 282482) E che quella presentata dall'interessato è connotata da novità, posto che l'ordinanza della quale si richiede l'ottemperanza risulta riferita ad un episodio specifico, sicché i diversi casi di vaglio della corrispondenza devono essere coltivati con autonomi reclami;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, laddove censura quanto correttamente osservato dal giudice a quo nel merito, ossia che l'Amministrazione ha il potere- dovere di controllare il rispetto formale delle indicazioni di cui agli ,artt. 103, comma 6, cod. proc. pen. e 35, commi 1 e 2, reg. att. cod. proc. pen. (verifica della dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia", della sottoscrizione autenticata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza e l'indicazione del procedimento a cui la corrispondenza si riferisce);

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 20