Cassation appeal dismissed for procedural defect due to incorrect PEC address for appeal transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appeal against the lower court's decision was transmitted to a certified email address different from the one designated by the Ministry of Justice. The appellant argued this violated the principle of favor impugnationis, but the court ruled that the appeal was manifestly unfounded as it failed to follow the mandatory electronic transmission rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: An appeal transmitted to a certified email address differing from that designated by the Ministry of Justice is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DOMENICO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 01/03/1968 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'Avv. Irene Lenarduzzi nell'interesse di Amato Domenico, avverso la sentenza n. 461/2023 resa, dal medesimo Tribunale, in data 11 ottobre 2023 e depositata in data 12 ottobre 2023, in quanto l'atto di gravame risultava trasmesso in data 25 novembre 2023 ad un indirizzo PEC diverso da quello individuato dal Provvedimento del D.G.S.I.A.
2. Ricorre per cassazione Amato, per il tramite del difensore avv. Barbara Brancale, denunciando violazione ed inosservanza della legge penale processuale in relazione al c.d. principio del favor impugnationis, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione concernente la statuizione di inammissibilità dell'atto di appello.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: l'impugnazione di merito avverso la sentenza sopraindicata venne infatti trasmessa in via telematica a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio giudiziario in discorso, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia; del tutto correttamente pertanto l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile (v. sez. 4, n. 48804 del 14/11/20923 , Ciattaglia, Rv. 285399 che ha sancito il principio per cui in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre