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Ordinanza — n. 16281/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16281/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/11/1973 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 16 gennaio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Giovanni Tufano in quella di mesi 4 di arresto per il reato di omesso versamento della cauzione imposta in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16281/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto, è inammissibile giacché reiterativo di censure già disattese dalla Corte distrettuale che ha risposto in maniera ineccepibile, ancorando il diniego al profilo delinquenziale dell'imputato e alla gravità delle condotte delittuose poste in essere da quest'ultimo, connotate da particolare pericolosità e allarme sociale. Il terzo motivo non è autosufficiente non avendo il ricorrente allegato la memoria difensiva nella quale si assume essere stata avanzata la richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 56-quater ord. pen. , e risultando dal corpo della sentenza che la questione non era stata avanzata con atto d' appello 4.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda ristrettezza finanziaria sanzione penale condanna al pagamento pecuniario confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/11/1973 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 16 gennaio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Giovanni Tufano in quella di mesi 4 di arresto per il reato di omesso versamento della cauzione imposta in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione.

2. Avverso detta sentenza Giovanni Tufano, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione sviluppando tre motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione dell'impossidenza dedotta dall'imputato. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e totale mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 56-quater ord. pen., introdotta con memoria difensiva del 27 giugno 2023.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamerne vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha osservato, con motivazione congrua e immune da censure, che la natura delle contestazioni mosse all'imputato (concernenti reati fiscali per svariati milioni di euro) e le consistenti disponibilità economiche accertate nel corso del procedimento di prevenzione, confutassero la tesi difensiva secondo cui questi versasse in una condizione di innpossidenza tale da precludergli di adempiere al versamento della cauzione imposta a suo carico.

Il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto, è inammissibile giacché reiterativo di censure già disattese dalla Corte distrettuale che ha risposto in maniera ineccepibile, ancorando il diniego al profilo delinquenziale dell'imputato e alla gravità delle condotte delittuose poste in essere da quest'ultimo, connotate da particolare pericolosità e allarme sociale. Il terzo motivo non è autosufficiente non avendo il ricorrente allegato la memoria difensiva nella quale si assume essere stata avanzata la richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 56-quater ord. pen. , e risultando dal corpo della sentenza che la questione non era stata avanzata con atto d' appello 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigriere est