Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted party after August 3, 2017. Following the 2017 law reform, all such appeals must be signed by a registered defense lawyer, a requirement the appellant failed to meet. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed personally by the convicted party after the 2017 reform are inadmissible as they must be signed by a registered defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA VALENTINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/01/1953 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIrdato avviso a-Thé-par_ti;i udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ‘. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Valentino Gionta ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 29/09/2023. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge i. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consig