Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16274/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal qualification lacking specific refutation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Fabio Bongiorno's appeal inadmissible for failing to meet the strict threshold for challenging legal qualification in private prosecution cases. The appellant argued the lower court erred in classifying his possession of marijuana under specific drug trafficking provisions, but offered only generic complaints without refuting the specific factual elements of the charge. The court ruled that such vague criticisms constitute factual disputes rather than manifest errors in legal classification, thus barring the appeal under procedural limitations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In private prosecution appeals, a claim of erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, requiring specific refutation of facts; generic complaints without addressing the charge's elements are inadmissible as they involve factual evaluations.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution appeal manifest error standard legal qualification challenge procedural inadmissibility drug trafficking offense reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va infatti fatta piana applicazione del principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990
pen., con la quale il Tribunale di Palermo lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi ai sensi del comma 5 dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990
pen., con la quale il Tribunale di Palermo lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi ai sensi del comma 5 dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
art. 73 d.P.R.309/1990
73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO FABIO nato a CARINI il 22/07/1976 avverso la sentenza del 10/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdata_pultisa-a-Ple-Racti.;_ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Fabio Bongiorno ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale di Palermo lo ha condannato per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

La doglianza è tuttavia manifestamente infondata. Va infatti fatta piana applicazione del principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022), dovendosi escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.3, n. 44278 del 23/10/2007, Rv. 238286).

Tale situazione non sussiste nel caso di specie, ove l'affermata erronea qualificazione giuridica del fatto di reato viene lamentata in termini generici, facendo richiamo al "modesto" quantitativo di stupefacente, non seguendo alla mera enunciazione della contestazione alcuna specifica confutazione in ordine alla sussumibilità della condotta nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990. Si tratta di censure involgenti valutazioni di fatto, che non rivestono per nulla i caratteri della manifestamente erronea qualificazione giuridica sopra descritta, considerato che al ricorrente si contesta la detenzione a fini di spaccio e l'occultamento all'interno della propria auto di un kilogrammo di marijuana.

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha quindi effettuato il controllo sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati al ricorrente, da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

\O ) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore