Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to the trial court's exclusive domain.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lila Baftjar and Lila Gentjan inadmissible, ruling that their grievances regarding evidence evaluation and fact-finding fall outside the scope of admissible cassation grounds. The appellants argued for legal violations concerning criminal responsibility and drug identification, but the court noted these issues require the trial court's factual assessment. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was rational and based on a complete review of processual results.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals challenging the trial court's evaluation of evidence and reconstruction of facts are inadmissible as they pertain to the exclusive domain of the judge of the merits, whose determinations are unassailable if supported by congruent and exhaustive reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LILA BAFTJAR nato il 30/10/1986 LILA GENTJAN nato il 10/12/1976 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lila Baftjar e Lila Gentjan ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Brescia li ha condannati in relazione all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R.309/1990. I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione; con il secondo motivo di ricorso, deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla identificazione quali soggetti che hanno fornito la sostanza stupefacente; con il terzo motivo di ricorso lamentano la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del cornma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990.
Con memoria i ricorrenti hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e chiesto l'assegnazione ad altra sezione. Considerato che la prima e la seconda doglianza, da trattarsi congiuntamente, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione del fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il giudice a quo ha evidenziato che dall'informativa di reato emerge che, a seguito di un incontro tra due soggetti, poi identificati negli odierni imputati, e altre due persone, osservato dai militari operanti, la polizia giudiziaria esperiva accertamenti, acquisendo le fotografie di Lila Baftjar e Lila Gentjan, i quali venivano riconosciuti senza incertezze dai militari impegnati quali partecipanti all'incontro. I soggetti con i quali gli imputati si erano incontrati descrivevano, durante le conversazioni captate in ambientale, le modalità di occultamento dello stupefacente da parte degli imputati dentro lo pneumatico dell'autovettura da loro utilizzata con utilizzo anche di un profumo per disorientare i cani antidroga.
Per di più, l'autovettura su cui si trovavano gli imputati era intestata proprio alla moglie di Lila Gentjan. Di qui la conclusione secondo cui non vi può essere dubbio che i soggetti partecipanti all'incontro fossero gli odierni imputati e che le persone con cui si erano incontrati gli imputati (tale kasa e tale Bodly), successivamente, parlassero dello stupefacente e delle modalità di occultamento ingegnate dagli imputati, mostrando ammirazione per la loro scaltrezza. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina c7_ P completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
La terza censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina del peso di quasi 1 kg. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il C