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Ordinanza — n. 16270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural diligence in filing the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate fault in the determination of inadmissibility. The lower court convicted the appellant of unauthorized waste transport, rejecting claims that he lacked business status or that the act was merely occasional. The Supreme Court ruled that the procedural defect precluded substantive review, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the party did not act with fault in determining the cause of inadmissibility, shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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procedural diligence inadmissibility declaration fault in appeal court costs waste transport crime unauthorized transport Cassa delle ammende esportazione di rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA ANDREA nato a MESSINA il 01/08/1956 avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Andrea Borgia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), D.Lvo 152/2006. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità, evidenziando di essere un soggetto non titolare di un'impresa; con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine alla non occasionalità della condotta di abbandono di rifiuti, sebbene nell'apparato argomentativo della sentenza il giudice di merito abbia confermato la mancanza di prova della reiterazione della condotta.

In ordine alla prima doglianza, si precisa che il trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'art. 256, comma 1, del D.Igs. 152/2006, norma che non richiede né la sistematicità del trasporto né particolari caratteristiche di imprenditorialità della condotta, rilevando unicamente un "minimum" di organizzazione nella realizzazione della condotta (Sez. 3, n.2575 del 25/01/2019). In ordine alla seconda doglianza si precisa in particolare che, ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del D.Igs. 152/2006, è sufficiente anche una sola condotta, sia pure isolata ed occasionale.

Difatti, il reato ha natura istantanea e si perfeziona anche con un singolo trasporto (Sez. 3, 27/09/2017, n.44438; Sez.3, 24/06/2016, n. 26435; Sez.3, 29/02/2016, n. 8193). In ultimo, si precisa che il profilo della assoluta occasionalità è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha richiamato quanto emerge dall'istruttoria"1/ dibattimentale in ordine al trasporto con una moto ape, in assenza di autorizzazione, di scarti di vegetazione e di materiale ferroso, in parte scaricato su un'area privata.

Il giudice ha comunque affermato che la condotta di trasporto non possa ritenersi occasionale, desumendo la non occasionalità della condotta dal tipo di mezzo di locomozione utilizzato, il cui uso appare destinato al trasporto di rifiuti, e dalla natura dei rifiuti trasportati, costituiti da materiali di diversa tipologia del peso di 180 kilogrammi, e dunque desumendo quel minimum di organizzazione che esclude la natura esclusivamente solipsistica della condotta. Il giudice di merito ha altresì escluso la configurazione del reato di cui all'art. 256, comma terzo, D.Lvo 152/2006, non essendo emersi elementi da cui inferire la penale responsabilità, ad ogni modo precisando che il ricorrente avrebbe, casomai, integrato una condotta di deposito incontrollato di rifiuti, fattispecie che si configura anche mediante una reiterazione materiale degli atti, con plurime condotte di accumulo (Sez.3, n. 5716 del 07/01/2016, Rv. 265836), da distinguersi dalla l'occasionalità della condotta, che indica la "mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti" (ex multis, Sez. 2, n. 42361 del 04/10/2012 - dep. 30/10/2012, V., Rv. 25399).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere est