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Ordinanza — n. 16268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Fasci's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding drug trafficking, but the court found his grounds insufficiently specific and contrary to the established facts of the search. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was rational and not subject to re-examination in a criminal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and fail to provide specific reasons for re-evaluating the evidence, as the appellate court's factual reconstruction is not subject to re-examination in the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal re-evaluation of evidence specific grounds requirement drug trafficking conviction traffico aggravato di stupefacenti confisca dei proventi di reato spese per le indagini

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASCI' VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1972 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; g.- Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 12 ottobre 2023, che, in riforma della decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 27 ottobre 2016, con la quale Vincenzo Fasci era stato ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), fatti accertati in Reggio Calabria il 6 luglio 2016, aveva rideterminato la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto al capo A, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex art. 697 cod. peri. di cui al capo B e previa esclusione della contestata recidiva.

Rilevato che i due motivi di ricorso, con il quale si censura in termini sovrapponibili la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, peraltro in maniera non adeguatamente specifica, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato (pag. 4 ss. della sentenza impugnata) gli accertamenti compiuti dai CC di Reggio Calabria presso l'abitazione di Fascì, dove sono stati rinvenuti, all'esito di perquisizione, oltre a 19 cartucce calibro 12, 1293 grammi di marijuana, denaro contante suddiviso in sei mazzette per complessivi 2.920 euro, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento, essendo tali elementi rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, e ciò anche alla luce del fatto che, su ogni singola mazzetta di denaro, erano apposti dei cartoncini su cui erano riportati non solo il loro ammontare, ma anche date e nomi.

Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennai