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Ordinanza — n. 16267/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty imposition dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeal by Lou Papa and Ka Bodi inadmissible, dismissing their challenge to the penalty imposition and confiscation measures. The appellants argued for a violation of legal requirements regarding the confiscation of funds, but the court found their complaints insufficiently specific and unrelated to the permissible grounds for appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty imposition are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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appeal against penalty imposition inadmissibility of appeal confiscation of funds correlation between request and sentence Cassa delle ammende confisca dei proventi di reato pagamento dell'ammenda abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi in linea generale che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 85-bis d.P.R. 309
Ciò posto, e in ordine alla contestata confisca, deve rilevarsi che la stessa è stata disposta a norma dell'art. 85-bis d.P.R. 309 cit., disposizione che richiama l'analoga generale previsione di cui all'art.
Art. 240-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione congiunto con riguardo alla erronea applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dell'Il settembre 2023, il Tribunale di Genova ha applicato a Lou Papa e a Ka Bodi, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 110 cod. pen
pen., rispettivamente la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (entrambi per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 497-bis comma 2 cod. pen
309 e solo Ka Bodi anche per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 cod. pen.).
art. 240 cod. pen
Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione congiunto con riguardo alla erronea applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
309 cit., disposizione che richiama l'analoga generale previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOU PAPA nato il 13/10/2004 KA BODI nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avv o alle parti; udita la. relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il settembre 2023, il Tribunale di Genova ha applicato a Lou Papa e a Ka Bodi, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., rispettivamente la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (entrambi per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e solo Ka Bodi anche per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 cod. pen.).

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione congiunto con riguardo alla erronea applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi in linea generale che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2.

Ciò posto, e in ordine alla contestata confisca, deve rilevarsi che la stessa è stata disposta a norma dell'art. 85-bis d.P.R. 309 cit., disposizione che richiama l'analoga generale previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen. quanto all'ablazione di somme e di beni per i quali non sia stata provata la lecita provenienza, come è stato espressamente osservato dalla sentenza impugnata, in cui è stata rimarcata altresì l'assenza di attività lavorativa dei ricorrenti. In proposito, non è stata formulata, in termini adeguatamente specifici, alcuna censura rispetto al percorso motivazionale così seguito dal Tribunale.

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000, p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile.,il ricors.& e condanna i ricorrente., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il glier7e estensore 6