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Ordinanza — n. 16266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against rejection of probation suspension is inadmissible and must be joined with first-instance appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the order rejecting the request for probation suspension cannot be challenged directly. The appellant argued a violation of Article 464-quater of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that such orders are only appealable together with the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 586 cod. proc. pen.: An order rejecting a request for probation suspension is not immediately appealable to the Court of Cassation but must be joined with the first-instance judgment.

Parole chiave

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probation suspension cassation appeal immediate appealability procedural admissibility Code of Criminal Procedure abbandono del procedimento per truffa ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata la violazione di legge, quanto all'applicazione della norma di cui all'art. 464- quater cod.
Art. 586 cod. proc. pen.
267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
art. 464- quater cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata la violazione di legge, quanto all'applicazione della norma di cui all'art. 464- quater cod. proc. pen.
art. 168-bis cod. pen
in relazione all'art. 168-bis cod. pen.
art. 586 cod. proc. pen
267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237, Rigacci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a TORRECUSO il 05/03/1962 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21 settembre 2023, il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di Vincenzo Russo, imputato dei reati di cui agli art. 110, 81 comma 2, 640 comma 2 numero 1 e 61 numero 7 cod. pen. (capo B); 56, 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo D).

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata la violazione di legge, quanto all'applicazione della norma di cui all'art. 464- quater cod. proc. pen. in relazione all'art. 168-bis cod. pen.

3. Il ricorso, che ha contestato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova 4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Co • liere stensore Il P