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Ordinanza — n. 16265/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16265/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUFIK BOUABID nato il 27/07/1972 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 aprile 2023, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Modena il 10 novembre 2021, con la quale Bouabid Taoufik, applicata la contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Camposanto in epoca compresa tra il 2017 e il maggio 2020, essendo stata disposta altresì l'espulsione dell'imputato dallo Stato, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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ricongiungimento familiare inverso dipendenza da sostanze precedenti penali rilevanti reati contro la famiglia tossicodipendenza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUFIK BOUABID nato il 27/07/1972 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 aprile 2023, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Modena il 10 novembre 2021, con la quale Bouabid Taoufik, applicata la contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Camposanto in epoca compresa tra il 2017 e il maggio 2020, essendo stata disposta altresì l'espulsione dell'imputato dallo Stato, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in modo non irragionevole, l'assenza di profili suscettibili di positivo apprezzamento, a fronte di elementi di indubbia pregnanza negativa, quali la biografia criminale dell'imputato, la sistematicità della condotta di spaccio e la qualità della sostanza ceduta (cocaina). Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato la pericolosità sociale dell'imputato, come desumibile non solo dai numerosi precedenti penali a suo carico, due dei quali specifici, ma anche dall'accertata pluralità delle cessioni di sostanza stupefacente, ciò a riprova della sua inclinazione a delinquere, non scalfita dalla sua avvenuta "disintossicazione" dal consumo di droga, risultando a fronte di ciò recessive le esigenze familiari del ricorrente, prospettate peraltro in maniera generica, e ciò senza considerare che, come ammesso dall'imputato, la moglie e i figli non risultano conviventi.

Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 genn