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Ordinanza — n. 16262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 maggio 2023, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 20 luglio 2018 dal Tribunale di Crotone, in forza della quale Antonio Dati era stato condannato, previo giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva qualificata, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso in Cirò Marina il 22 agosto 2014.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso in Cirò Marina il 22 agosto 2014.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti atti penali comunicazione degli elementi a carico testimonianze contraddittorie gravi addebiti penali deposizioni attendibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATI ANTONIO nato a CIRO MARINA il 09/08/1976 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2023, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 20 luglio 2018 dal Tribunale di Crotone, in forza della quale Antonio Dati era stato condannato, previo giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva qualificata, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso in Cirò Marina il 22 agosto 2014.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla testimonianza del Brigadiere Pansini.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. Al riguardo, occorre premettere che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482;

Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio del Giudice di legittimità, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili: dietro la parvenza del vizio motivazionale, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede, con richiami meramente fattuali, una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, operazione non consentita in sede di legittimità. 3.2 Vero è, al riguardo, che la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha puntualmente giustificato la configurabilità della penale responsabilità del ricorrente, offrendo una coerente lettura del materiale probatorio, costituito essenzialmente dagli accertamenti svolti dalla Compagnia C.C. di Cirò Marina, non ravvisando in particolare alcuna contraddizione nella testimonianza del Carabiniere Damiano Pansini rispetto alla deposizione del collega Giuseppe Bevilacqua, in considerazione dei rispettivi differenti punti di osservazione rispetto al fatto di cessione, circostanza questa tale da rendere ben plausibile che l'uno, ovvero il mar.

Bevilacqua, fosse testimone diretto della consegna illecita e l'altro, il brig. Pansini, invece, alcunché avesse potuto constatare de visu.

4. Non può quindi che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso, che non si confronta appieno con l'iter argomentativo della sentenza impugnata. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Con$