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Ordinanza — n. 16260/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new factual issues not raised in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing violations of criminal law and lack of motivation regarding sentencing. The court rejected these claims because they introduced new factual issues concerning recidivism and particular leniency that were never submitted to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot introduce new factual issues or challenge decisions on matters not devolved to the appellate court, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new factual issues appellate court jurisdiction drug trafficking conviction recidivism defense motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017
ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SHAMI SAID ABDEL AZIM FOUAD ABOU ZEID nato il 03/03/1999 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2022, con la quale El Shami Said Abdel Azim Fouad Abou Zeid, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano il 9 giugno 2019.

Rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sia il terzo e il quarto motivo, con cui sono stati dedotti la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili, in quanto volti a introdurre nel giudizio di legittimità temi fattuali nuovi, dovendosi considerare che le questioni della responsabilità e della particolare tenuità del fatto non erano state devolute nell'atto di appello, incentrato solo sul profilo della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, per cui le censure proposte nel ricorso non possono ritenersi deducibili in questa sede, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio