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Ordinanza — n. 16258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing determination not covered by appeal concordat grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints regarding the sentencing determination fell outside permissible grounds for review in an appeal concordat. Although the appellant argued the sentence was improperly calculated, established case law limits admissible grievances to the formation of the party's will, prosecutor consent, and judicial content, excluding challenges to the specific penalty amount unless it violates statutory limits. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeal concordat proceedings, cassation appeals are admissible only for grievances regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, or judicial content, excluding complaints about the specific sentencing determination unless it violates statutory limits.

Parole chiave

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appeal concordat cassation inadmissibility sentencing determination penal sanction limits procedural costs criminal procedure code grievance grounds sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 5
e in parziale riforma delle sentenze resa dal Tribunale di Verona il 6 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021, unificati i fatti giudicati sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena inflitta a Khemiri Mouheb in ordine ai reati ex art. 73, commi 5, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI MOUHEB (CUI 048KZIW) nato il 22/11/1985 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma delle sentenze resa dal Tribunale di Verona il 6 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021, unificati i fatti giudicati sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena inflitta a Khemiri Mouheb in ordine ai reati ex art. 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede;

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il ConZglierffl estensore Il P