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Ordinanza — n. 16253/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16253/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANOUFI IMED nato il 26/12/1979 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 3 aprile 2023 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona del 6 dicembre 2021 resa in sede di rito abbreviato, esclusa la contestata recidiva, ha ridotto a mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 458 di multa la pena inflitta in primo grado a Imed Chanoufi, ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Verona il 27 gennaio 2021.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16253/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Verona il 27 gennaio 2021.

Parole chiave

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sanzioni penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANOUFI IMED nato il 26/12/1979 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 3 aprile 2023 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona del 6 dicembre 2021 resa in sede di rito abbreviato, esclusa la contestata recidiva, ha ridotto a mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 458 di multa la pena inflitta in primo grado a Imed Chanoufi, ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Verona il 27 gennaio 2021.

Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo del necessario confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata, con la quale è stata invero mitigata la pena inflitta all'imputato, peraltro già fissata dal primo giudice in misura contenuta, con l'esclusione della recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.