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Ordinanza — n. 16251/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds and failure to address prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enrico Guido Frassetti inadmissible, ruling that the defense arguments lacked foundation. The court noted that the lower court had properly weighed Frassetti's four prior criminal convictions and conditional suspensions against his claim for legal benefits. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive defense.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and do not confront the pertinent considerations of the contested judgment, particularly when the defendant's prior criminal record precludes a positive prognosis.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds prior criminal record conditional suspension prognosis of behavior restituzione dei sussidi statali remissione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASSETTI ENRICO GUIDO nato a POTENZA il 25/11/1940 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021, con cui Enrico Guido Frassetti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 44 lett.

b) del d.P.R. n. 380 del 2001, commesso in Roma fino al 23 gennaio 2019. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura il mancato riconoscimento dei benefici di legge, sono manifestamenti infondati, non confrontandosi le doglianze difensive con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale (pagina 3) sono stati ragionevolmente valorizzati, in senso ostativo, i quattro precedenti penali a carico dell'imputato, tra cui figurano condanne per truffa, appropriazione indebita e peculato, non consentendo tali risultanze una prognosi positiva circa i futuri comportamenti di Frassetti, e ciò senza considerare che questi risulta aver fruito già due volte in passato della sospensione condizionale della pena. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.