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Ordinanza — n. 16248/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16248/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTODARO MARCELLA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 29/09/1964 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di CROTONEdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Marcella Cristodaro, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 14.000 di multa), emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Crotone, in relazione al reato di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. e a vari reati edilizi, accertati in data 16 marzo 2022 in Isola di Capo Rizzuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16248/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633-639 bis cod. pen. e a vari reati edilizi, accertati in data 16 marzo 2022 in Isola di Capo Rizzuto.

Parole chiave

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restrizione di libertà sanzioni penali altri reati reato di poca entità ripetute violazioni del diritto degli stranieri reato di coazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTODARO MARCELLA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 29/09/1964 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di CROTONEdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Marcella Cristodaro, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 14.000 di multa), emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Crotone, in relazione al reato di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. e a vari reati edilizi, accertati in data 16 marzo 2022 in Isola di Capo Rizzuto.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, in cui è stato dedotto un presunto vizio di motivazione in termini palesemente generici e assertivi.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.