Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16246/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16246/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa in data 28 novembre 2018 dal G.U.P. del Tribunale di Rovigo all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a Negherbon Alessio Jasmin in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, essendo stato l'imputato ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in vari Comuni veneti in un arco temporale compreso tra il 2014 e il novembre 2016.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16246/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Rovigo all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a Negherbon Alessio Jasmin in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, essendo stato l'imputato ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in vari Comuni veneti in un arco temporale compreso tra il 2014 e il novembre 2016.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico qualificato di stupefacenti recidiva nell'infrazione sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGHERBON ALESSIO JASMIN nato a CLES il 13/10/1987 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa in data 28 novembre 2018 dal G.U.P. del Tribunale di Rovigo all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a Negherbon Alessio Jasmin in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa, essendo stato l'imputato ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in vari Comuni veneti in un arco temporale compreso tra il 2014 e il novembre 2016.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale sono stati rilevati la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti con l'ipotesi più lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. La Corte territoriale non ha inteso riqualificare la condotta contestata in quella di cui al comma 5 dell'art. 73, osservando che l'attività di spaccio si è caratterizzata per il numero elevato di episodi di cessioni (circa cento) in un arco temporale abbastanza esteso (circa due anni) e per la rete di spaccio estremamente ampia. Tali elementi risultano evidentemente incompatibili con l'invocata riqualificazione del fatto nel senso della lieve entità. 3.2. Vero è, infatti, che, come precisato più volte da questa Corte, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, cit., qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, desumibile dall'attività in un determinato contesto territoriale, dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti (cfr.

Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Rv. 270767). Laddove in definitiva il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente (cfr. SS.UU., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo, Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272140; cfr. anche Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529).

La sentenza impugnata ha altresì evidenziato, con argomento non illogico e parimenti ostativo all'invocata riqualificazione, la dimestichezza dimostrata dal ricorrente con l'attività di spaccio, che si desume dai precedenti penali specifici a carico del nnedesimor., 4. L'impugnazione non si è confrontata adeguatamente con tali complessivi rilievi e con il costante orientamento giurisprudenziale correttamente applicato dalla Corte territoriale, conseguendo pertanto da ciò l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 I