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Ordinanza — n. 16244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal appeal to Cassation as inadmissible due to mandatory lawyer signature requirement under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Ait Zahout Tarik, filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. Although the appellant argued this violated constitutional rights, the court confirmed that the 2017 law mandates lawyer signatures for all appeals to the Cassation to ensure technical representation. Consequently, the court rejected the constitutional challenge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.; The requirement for lawyer signatures on appeals to the Court of Cassation is mandatory and does not infringe upon the right to defense or constitutional guarantees.

Parole chiave

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mandatory lawyer signature Court of Cassation appeal inadmissible petition defense representation Art. 613 c.p.p. detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 c.p.p.
È stato proposto ricorso personalmente dall'interessato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive e sollevando questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 613 comma i.
Art. 24 Cost.
per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
È stato proposto ricorso personalmente dall'interessato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive e sollevando questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 613 comma i.
Law n. 103/2017
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
103 e della novella normativa relativa all'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. Un., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT ZAHOUT TARIK (CUI 02PFHR8) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato a'7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 luglio 2023, la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 24 maggio 2022, ha rideterminato la pena inflitta ad Ait Zahout Tarik in anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il 9 aprile 2022.

2. È stato proposto ricorso personalmente dall'interessato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive e sollevando questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 613 comma i. cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 e della novella normativa relativa all'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. La legge n. 103/2017, modificando l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha infatti stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti - come in specie -successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.1. In relazione poi alla prospettata questione di costituzionalità, e per completezza, questa Corte ha già osservato, nella sua composizione più autorevole, che è manifestamente infondata la relativa questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cit. per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, ciò tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

Un., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.07,00. ))( ho*

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il l