Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-punishment grounds and settlement of appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for non-punishment and agreed to the appellate court's sentencing determination. The appellant argued for a new qualification of the crime and lack of motivation regarding non-punishment causes, but the court ruled that such arguments were forfeited upon the parties' agreement on the appeal's outcome. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When parties agree on the acceptance of appeal reasons under Art. 599-bis, the cassation appeal regarding waived non-punishment causes or factual qualification is inadmissible as the parties have renounced further litigation on those points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO ANNA nato a ACERRA il 04/02/1986 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della sentenza del 17 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord resa, ha rideterminato in anni quattro mesi, otto di reclusione ed euro 32.000 di multa la pena inflitta ad Anna Maiello per i reati di cui alli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 23 comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2), 648 e 61 n. 2 cod. pen. (capo 3) e 697 cod. pen. (capo 4).
2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale la ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e la violazione di legge con riguardo alla mancata qualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. citato.
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
4. Al riguardo, e contrariamente ai rilievi della ricorrente, in tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Del pari, quanto all'ulteriore doglianza, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se P • • relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).
5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente, la quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla dOglianza sollevata in questa sede.
6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il gj