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Ordinanza — n. 16235/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature required by new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Santaniello inadmissible because it was submitted personally without the mandatory signature of a qualified defense attorney. The appellant argued for a review of non-punishment grounds and insufficient reasoning in the lower court's judgment, but the new law of June 23, 2017, strictly requires legal representation for such submissions. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals against criminal judgments must be filed through a qualified defense attorney; personal filing without such representation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure mandatory lawyer signature inadmissible appeal defense representation requirement procedural costs allocation sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, c.p.p.
103 e quindi della novella normativa relativa all'art. 613 comma 1 cod.
Art. 616, c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
103 e quindi della novella normativa relativa all'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO GAETANO nato a NAPOLI il 02/06/1996 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 maggio 2023, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli in data 4 ottobre 2022, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Gaetano Santaniello era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione a due episodi del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertati in Napoli il 3 ottobre 2022.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso personale, in forza del quale erano censurate la mancata verifica dell'esistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc., nonché la carenza di adeguata motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 e quindi della novella normativa relativa all'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Cpskerestensor