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Ordinanza — n. 16233/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation on execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts, which is prohibited in proceedings of legality. The appellant argued that the execution judge failed to recognize common intent between criminal acts, but the court found this to be a request for factual reassessment rather than a legal error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal challenging an execution order is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual indicators regarding common intent, as the execution judge has already fully examined the case facts.

Parole chiave

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execution proceedings cassation appeal inadmissible appeal factual re-evaluation common intent legal proceedings court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTOLO ALDO nato a COMO il 10/12/1959 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2023 il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da ROTOLO Aldo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, applicava la disciplina della continuazione tra le sentenze sub 1) e 2) da un lato, e sub 3), 4) e 5) dall'altro. Rigettava nel resto l'istanza.

2. Avverso detta ordinanza - nella parte reiettiva - ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - ROTOLO Aldo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente