Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation on criminal concurrence in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pieragostino Michele inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal concurrence. The lower court had already thoroughly examined the indicators of common intent between distinct offenses, finding no grounds for concurrence. The Court ruled that requesting a new factual assessment violates the principles of finality and the proper role of the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts or evidence, as the execution judge's assessment of factual indicators of criminal concurrence is final and cannot be challenged on grounds of factual error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERAGOSTINO MICHELE nato a PESCARA il 03/03/1984 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 11 settembre 2023 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza introdotta da PIERAGOSTINO Michele tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PIERAGOSTINO Michele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 666, 671 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente