Cassation court dismisses appeal against execution order due to res judicata and lack of revision grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request to recalculate the sentence. The appellant argued that a specific aggravating circumstance should apply, but the court correctly noted that the original judgment became final in 2020. Consequently, subsequent events cannot alter the execution phase without a formal revision request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, 666 c.p.p.; Art. 74 comma 3 DPR 309/1990: The principle of res judicata bars the execution judge from re-evaluating facts after the judgment has become final, restricting changes to formal revision procedures.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLACE ANTONIO nato a GUARDAVALLE il 07/07/1963 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2023 la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da GALLACE Antonio avente ad oggetto la rideterminazione della pena in esecuzione, in riferimento alla sentenza emessa in data 11 giugno 2018, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/1990 (numero degli associati superiore a dieci).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLACE Antonio deducendo: I. violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen. II. violazione di legge con riferimento all'art. 74 comma 3 DPR 309/90, nonché vizio di motivazione sulla ritenuta permanenza dell'aggravante in questione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Correttamente la decisione impugnata evidenzia la intangibilità del giudicato, posto che la decisione emessa nei confronti del Gallace - che radica anche la competenza esecutiva, essendo la sola eseguibile - è divenuta irrevocabile in data 25 novembre 2020 e gli accadimenti successivi (esiti processuali nei confronti di coimputati) non possono essere apprezzati dal giudice della esecuzione ma - al più - possono dar luogo a domanda di revisione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così