Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation on criminal concurrence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mattia Paolizzi inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal concurrence. The appellant argued that the Court of Appeal violated Article 81 of the Criminal Code by failing to recognize common intent between distinct offenses. The court ruled that the lower judge had already fully examined the facts and that requesting a new factual assessment is not permitted in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts or evidence, as the court of cassation reviews only legal issues and cannot substitute its judgment for that of the trial court on factual matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLIZZI MATTIA nato a ROMA il 07/05/1990 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; [2.7 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 settembre 2023 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'istanza introdotta da PAOLIZZI Mattia tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza medesima.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PAOLIZZI Mattia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen..
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden