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Ordinanza — n. 16224/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against differentiated regime due to sufficient subjective danger indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Larosa's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his claim against the differentiated regime based on his significant role in a mafia-style association and the group's continued activity. The Supreme Court upheld this decision, finding the trial court's reasoning on subjective danger indicators was sufficient and the appeal's grounds were unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against the application of a differentiated regime is inadmissible if the trial court has provided congruous reasoning regarding subjective danger indicators, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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differentiated regime mafia association subjective danger inadmissible appeal court costs criminal procedure Cassation review legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis ord.pen.
Con ordinanza emessa il 28 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da LAROSA Vincenzo, avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSA VINCENZO nato a TAURIANOVA il 09/05/1972 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da LAROSA Vincenzo, avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto risulta legittimamente emanato in ragione della posizione di sicuro rilievo rivestita dal LAROSA nel contesto associativo di stampo mafioso e della perdurante operatività della associazione di riferimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LAROSA Vincenzo deducendo assenza di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di pericolosità soggettiva tali da giustificare la sottoposizione al regime differenziato, non trascurando le allegazioni difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente