Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation on criminal concurrence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Bonanno inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal concurrence. Bonanno argued that the Court of Appeal of Catania violated the law by failing to apply the rules on continued offenses to separate final decisions. The court ruled that the lower judge had already examined the facts and that requesting a new factual assessment is not permitted in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts or evidence, as the supreme court reviews only legal issues and does not substitute its judgment on factual findings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO SALVATORE nato a TORINO il 10/09/1987 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 ottobre 2022 la Corte di Appello di Catania ha respinto l'istanza avanzata da BONANNO Salvatore tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza medesima.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BONANNO Salvatore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente