Cassation court dismisses appeal on continued offense claim due to lack of common criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by El Ghazi Ali inadmissible because it sought a factual re-evaluation of the crime of continued offense. The appellant argued for the application of Article 81 of the Penal Code, but the lower court found the offenses too temporally distant to share a single criminal plan. The court ruled that such requests for factual reassessment are not permitted in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A request to apply the crime of continued offense based on temporal distance between offenses constitutes a request for factual re-evaluation, which is inadmissible in a legality proceeding.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZI ALI' nato il 01/01/1977 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza avanzata da EL GHAZI Alì tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva che i reati, sebbene attengano alla violazione dello stesso precetto penale e siano stati commessi nel medesimo ambito territoriale, presentano comunque una notevole distanza temporale quanto al momento di consumazione, tale da escludere la programmazione e l'unicità del disegno criminoso.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - EL GHAZI Alì deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden