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Ordinanza — n. 16221/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16221/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RENATO nato a BOLOGNA il 18/04/1974 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato av2‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di Appello di Bologna rigettava l'istanza avanzata da AHMETOVIC Renato - con atto personale - tesa ad ottenere la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 21.05.2020.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16221/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione domanda di ricusazione condono delle spese procedurali azione di contestazione ricorso di annullamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RENATO nato a BOLOGNA il 18/04/1974 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato av2‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di Appello di Bologna rigettava l'istanza avanzata da AHMETOVIC Renato - con atto personale - tesa ad ottenere la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 21.05.2020.

2. Avverso detta ordinanza AHMETOVIC Renato - con atto personale - ha proposto ricorso per cassazione.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President