Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments already fully evaluated at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by La Greca Calogero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a sentence reduction based on generic mitigating circumstances versus recidivism and claimed errors in evidence evaluation. The court rejected these claims as they were generic repetitions of arguments already thoroughly assessed and decided upon during the merits phase of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530 comma 2 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and merely repeat arguments already congruently evaluated in the first instance without any logical fracture or new legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GRECA CALOGERO nato a CANICATTI' il 19/03/1974 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 aprile 2023 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 19.04.2021 dal Tribunale di Agrigento che condannava LA GRECA Calogero ad anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. oggetto di contestazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LA GRECA Calogero deducendo: I. vizio di motivazione e violazione di legge per erronea valutazione delle prove, in riferimento all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. II. violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione di argomenti in fatto congruamente apprezzati in sede di merito, senza alcun vizio o frattura logica.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President