Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper solicitation of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Chirico's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Chirico challenged the appellate court's confirmation of his criminal conviction for weapon possession, arguing flaws in the sentencing treatment. The court rejected these claims as generic and an improper attempt to re-evaluate the merits already decided below.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or constitute a mere solicitation to re-evaluate a point already congruently argued in the first instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO MARIO (CUI 0328RC4) nato il 15/06/1970 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 luglio 2023 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8.11.2022, appellata da CHIRICO Mario. In dette decisioni di merito si è pertanto affermata la penale responsabilità di Chirico Mario in riferimento alle contestazioni di detenzione di più armi, con condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CHIRICO Mario deducendo violazione di legge in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di un punto della decisione congruamente argomentato in sede di merito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente