Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments seeking factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were manifestly unfounded. The appellant challenged a supervision court order revoking his probation due to drug trafficking, claiming procedural flaws. The court rejected this, stating the arguments improperly sought a re-evaluation of facts already correctly assessed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when they attempt to solicit an impermissible re-evaluation of facts already congruently assessed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMBIANZA LUIGI nato a NAPOLI il 01/12/1972 avverso l'ordinanza del 09/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 25 luglio 2023 nei confronti di SEMBIANZA Luigi con conseguente revoca ab initio della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso il 22 settembre del 2020. In motivazione, il Tribunale osserva che la condotta del Sembianza (cessione di stupefacenti in costanza di sottoposizione alla misura alternativa) rende impossibile la prosecuzione della misura alternativa in corso, avendo egli dato prova di non aver compreso la finalità rieducativa dello strumento applicato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SEMBIANZA Luigi deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Le doglianze sono state ribadite con il deposito di motivi aggiunti.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi - in sostanza - a sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Inoltre va rilevato che la gravità della condotta tenuta in corso di sottoposizione ha - senza vizi logici - determinato la revoca ex tunc.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere esteriore Il Presi