Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention due to vexatious conduct by the detainee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's revocation of home detention was legally sound. The appellant argued for violation of constitutional rights and lack of decisive evidence regarding his wife's allegations of vexatious behavior. The court rejected these claims, finding the appeal to be a mere request for re-evaluation of facts already properly assessed without any procedural gap.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 6 CEDU.; Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 606 co. 1 lett. a) cod. proc. pen.: An appeal challenging a surveillance court's revocation of home detention based on alleged violations of due process or lack of evidence is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts already congruently assessed at the merits stage.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO MASSIMO nato a CASORIA il 07/03/1975 avverso l'ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 3 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare (in atto dal 24 novembre 2022) nei confronti di Napolitano Massimo. Alla base della revoca sono poste le condotte vessatorie tenute dal Napolitano nei confronti della convivente, oggetto di denunzia da parte di costei.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NAPOLITANO Massimo deducendo: I. violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 125 cod.proc. pen II. mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606 co. 1 lett.) d cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione - al di là della rubrica apposta - di elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito, senza alcuna reale lacuna istruttoria.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President