Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting re-evaluation of facts already properly assessed by the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Amla Amin inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Amin argued that the lower court improperly rejected his request to execute his sentence at his residence, but the court found his request amounted to a re-evaluation of facts already correctly assessed regarding his personality and reliability. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural costs and a monetary sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts already congruently assessed by the court of first instance, as such requests are not permitted under the law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMLA AMIN nato il 12/12/1993 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da AMLA Amin avverso l'ordinanza emessa in data 28.4.2023 dal Magistrato di Sorveglianza di Torino, reiettiva della istanza di esecuzione della pena presso il domicilio .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AMLA Amin deducendo violazione di legge .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto (relativi al giudizio sulla peronalità e sulla affidabilità dell'istante) congruamente apprezzati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente